Art. 4.
(Impiego per l'ordine e la sicurezza
pubblica).

      1. Per i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 il Corpo della polizia tributaria concorre con contingenti mobili istituiti presso i nuclei provinciali di cui all'articolo 17.
      2. Le aliquote di personale da assegnare ai contingenti di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

 

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con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.